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CARTA DI IDENTITA'


La carta di identità è il documento personale di riconoscimento rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune. 
Può essere richiesto da tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto 15 anni. La carta d'identità ha validità 5 anni e solo per i cittadini italiani e a richiesta dell'interessato può essere rilasciata con validità per l'espatrio.
Il documento valido per l'espatrio consente l'ingresso, il transito ed il soggiorno per turismo, nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Lichtestein, Lussemburgo, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. In Turchia e Tunisia l'espatrio con la carta di identità è consentito solo con viaggi organizzati.

Rilascio
L'interessato deve presentarsi in Comune con tre fotografie formato tessera, uguali e recenti, frontali e senza copricapo (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro è imposto da motivi religiosi) esibendo la carta di identità scaduta o in scadenza. In mancanza occorre esibire un documento valido o presentarsi con due persone maggiorenni non parenti, munite di documento di riconoscimento valido, che dichiarino di conoscere personalmente chi richiede il rilascio della carta di identità .
Per il rilascio del documento valido per l'espatrio occorre dichiarare verbalmente all'Ufficiale d'Anagrafe di non trovarsi in nessuna delle cause ostative al rilascio della carta. In particolare, se il soggetto richiedente è separato o divorziato ed ha figli minorenni, la carta d'identità può essere rilasciata solo presentando l'autorizzazione del Giudice Tutelare. 
Se il richiedente è genitore vedovo, non è necessaria alcuna autorizzazione in quanto rappresenta l'unico soggetto ad avere l'esclusiva facoltà di individuazione dell'interesse del minore. 
L'autorizzazione non è necessaria nel caso in cui il richiedente è genitore non coniugato ma convivente di fatto con l'altro genitore del minore (situazione accertata dallo stato di famiglia). Per il rilascio della carta di identità a soggetto minorenne è indispensabile la presenza di almeno un genitore (o tutore) munito di documento di riconoscimento valido. Per ottenerla valida per l'espatrio occorre l'assenso di entrambi i genitori che devono 
presentarsi allo sportello muniti di documento.
Il rilascio della carta è immediato. 
Il costo è di Euro 5,42 di cui Euro 5,16 di diritto fisso (art. 12 ter L. 68/1993) e Euro 0,26 per diritti di segreteria. Il pagamento deve essere effettuato al momento del rilascio.

L'art. 35 , comma 3 del D.P.R28/12/2000 n. 445 dispone inoltre che nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente che l'ufficio tratterrà agli atti.

Rinnovo 
La carta d'identità può essere rinnovata fino a 6 mesi prima della sua data di scadenza. 

La carta di identità non deve essere rinnovata in caso di variazione di residenza o di professione in quanto tali dati non sono identificativi della persona. 

Smarrimento o furto
Lo smarrimento o il furto della carta di identità, se in corso di validità, deve essere subito segnalato al Comando dei Carabinieri denunciando le modalità dell'evento e comunicando gli estremi della carta d'identità smarrita o rubata (dati disponibili in Comune).
Con la denuncia e un altro documento di riconoscimento e tre fotografie formato tessera è possibile ottenere il rilascio di una nuova carta d'identità.

Deterioramento 
Se la carta di identità subisse deterioramenti che ne compromettano la validità oppure ne rendessero illeggibili una o più parti, occorre provvedere al suo rinnovo con le modalità descritte sopra, esibendo sempre il vecchio documento anche se deteriorato. 
Nel caso fosse andato completamente distrutto bisogna presentare una denuncia al Comando dei Carabinieri ed esibirla al momento della richiesta della nuova carta.

Cittadini Stranieri
Oltre ai documenti previsti nei casi precedenti, il cittadino straniero deve presentare il permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. La carta di identità viene sempre rilasciata non valida ai fini dell'espatrio.

L'art. 45 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ha disposto che i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, abbiano lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.

Giudice Tutelare (per il rilascio dell'autorizzazione)
Tribunale di Asti
piazza Catena
Tel. 0141 

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